Un’associazione, la si potrebbe definire come un gruppo di persone che, in base a delle regole da loro stabilite e servendosi di  una stabile organizzazione (non professionale), decide di perseguire uno scopo comune, solitamente altruistico o a beneficio della collettività. La principale caratteristica di un’associazione è che non svolge, almeno in prevalenza, un’attività commerciale finalizzata al perseguimento di un utile, ma ha come scopo un’attività no profit finalizzata al soddisfacimento di bisogno socialmente rilevanti.
Il legislatore ha previsto una varietà di associazioni; si passa dalle associazioni di volontariato alle associazioni culturali, dalle associazioni sportive dilettantistiche alle associazioni di promozione sociale, da quelle non riconosciute (che sono la stragrande maggioranza) a quelle riconosciute, ognuna delle quali ha caratteristiche peculiari
Per tutti questi tipi di organizzazioni la prima cosa da fare per costituire e aprire una associazione è quella di dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto!
Nello statuto e nell’atto costitutivo di un’ associazione devono essere riconoscibili alcuni elementi, considerati indispensabili: la denominazione dell’ente, lo scopo, la sede legale, il patrimonio, l’organizzazione, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni per la loro ammissione, la rappresentanza conferita al presidente o amministratore dell’ente.
Tali requisiti devono essere fissati nello statuto e nell’atto costitutivo, necessari per fondare una associazione, atti che rappresentano un vero e proprio contratto, con cui i soci si impegnano a perseguire un comune scopo.
Per costituire una associazione non è necessario una atto notarile; basta una scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle Entrate.
Nello statuto dell’associazione devono essere necessariamente previsti questi organi:

  • il Consiglio Direttivo, eletto dall’assemblea, che è l’organo esecutivo dell’associazione e prende le decisioni inerenti all’organizzazione e all’attività;
  • il Presidente, eletto dall’assemblea  dei soci, che dirige l’ente e lo rappresenta anche in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni;
  • l’Assemblea dei Soci, che si riunisce  annualmente per approvare il bilancio sociale e il programma annuale delle attività e decide su quanto sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo . Inoltre, alla scadenza dei rispettivi mandati elegge gli organi dell’associazione. Solo l’assemblea può deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Le attività svolte a favore degli associati, inerenti al perseguimento degli scopi associativi, sono considerate non commerciali e i corrispettivi ricavati  non sono in alcun modo tassati.  Questo vuol dire che l’associazione può  ricevere corrispettivi dai soci per la partecipazione  alle  attività  organizzate per il raggiungimento dello scopo fissato dallo statuto (corsi, seminari, gite, convegni ecc….), senza alcun obbligo fiscale. Per svolgere tale attività non è necessario avere Partita Iva, ma basta che l’associazione sia titolare di un Codice Fiscale, che viene  rilasciato in fase di registrazione dall’Agenzia delle Entrate.

Elemento importante e che l’associazione sia veramente tale, cioè sia effettivamente partecipata!
L’associazione potrà comunque  svolgere sia  attività istituzionale verso i soci, sia attività tipicamente  commerciale verso i terzi non soci, che però dovrà essere marginale e mai preponderante rispetto all’attività con i soci
Naturalmente i corrispettivi ricavati sono dell’ente associativo e non possono essere considerati degli “utili” da distribuire ai soci. Comunque, gli amministratori e organizzatori  potranno ricevere dei corrispettivi o compensi  in relazione all’attività svolta a favore dell’ente. Inoltre, non è escluso che l’associazione possa assumere del personale, anche tra gli stessi soci fondatori.

Questo non vale per le associazioni di volontariato che seguono un’altra regolamentazione.
Le associazioni si finanziano  tramite le quote sociali, le somme corrisposte dai soci per partecipare a determinate attività, eventuali attività commerciali svolte nei confronti dei non soci, raccolte pubbliche di fondi o contributi pubblici, sponsor ecc……..

Tramite questo patrimonio (o fondo comune) , che è vincolato al raggiungimento delle finalità associative e non può essere diviso tra i soci, l’ente si finanzia e persegue i suoi scopi.  Quindi, quanto conferito o versato dai soci (beni o denaro) non può mai  essere restituito ai soci stessi. Inoltre, il patrimonio funge da garanzia a favore di terzi che vantano  crediti nei confronti dell’associazione. Diversamente,  i creditori dei singoli soci non possono mai rivalersi sul fondo comune.

Non è escluso che l’associazione possa conseguire alla fine dell’anno un avanzo economico ( che propriamente non è un utile) e che verrà accantonato e trascritto nel bilancio dell’anno successivo.

Prototipo di un’atto-statuto-ASD

Per qualsiasi altra delucidazione o consulenza contattare il dott. Antonio Villano 339.650.85.31