Creare un’associazione in Italia è abbastanza semplice ed è tutto regolato dal codice civile. Esistono associazioni molto piccole di poche persone fondate sulla parola fino ad arrivare a complesse ONLUS e ONG che hanno addirittura migliaia di dipendenti.

 

1. Costituire un’associazione

Per fondare un’associazione non vi è nessun obbligo particolare, nè autorizzazioni da parte di autorità  o ente pubblico, poichè la libertà  di associazione rientra in quei diritti civili fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana (Parte I, Titolo I). L’articolo 18 infatti così recita:

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni, per fini che non sono vietati dalla legge penale. (…)”

Per poter costituire un’associazione però deve essere formalmente creata da almeno 3 persone. La costituzione di un’associazione può avvenire sia in forma di accordo orale che scritto, ovviamente la forma scritta è preferibile ed avviene tramite “l’atto costitutivo”: in pratica un contratto tra gli associati per il quale la legge non prescrive nessuna particolare formalità . Un’associazione può inoltre essere “riconosciuta” o “non riconosciuta”.

1.1. Forma orale

Questo tipo di formula preclude ogni tipo di passo successivo. Non si potrà  svolgere nessun genere di attività  a pagamento (tranne l’iscrizione dei soci), nè accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, nè iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc.

1.2. Forma scritta

Molti vantaggi di tipo fiscale si hanno a patto di avere l’atto costitutivo o lo statuto redatti nella forma dell’atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata.

Nello statuto va indicata la sede legale. Lo statuto di solito si elabora prima di redarre l’atto costituitivo in quanto di solito è allegato a quest’ultimo.

 

1.3. Associazioni “non riconosciute”

La maggior parte delle associazioni esistenti sono comunque quelle “non riconosciute”. Si tratta del tipo di organizzazione meno costoso e meno complesso da gestire, del quale di seguito si tratta. Il comma 1 dell’art. 36 del codice civile (c.c.) stabilisce che

“l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati.”

Quindi, conviene “sancire” la costituzione dell’Associazione, almeno tramite una “scrittura privata” depositata presso l’Ufficio del Registro. Si consiglia, per risparmiare, di registrare contestualmente Atto Costitutivo e Statuto. Questa registrazione attribuisce data certa all’atto stesso e la prova che ad una determinata data l’associazione era costituita e che i suoi organismi erano regolarmente formati ed i poteri di rappresentanza conferiti ad una o pi๠persone. E’ possibile registrare nuovamente, negli anni seguenti, lo Statuto ove questo venisse modificato.

In parole povere gli associati elaborano uno statuto senza consultare un notaio, senza autenticare le firme, ma comunque depositano gli atti (statuto e la scrittura privata) presso l’ufficio del registro.

 

1.4. Associazioni “riconosciute”

E’ necessario scrivere un Contratto di Associazione; se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l’Ufficio del Registro viene detto atto pubblico, se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio. Il Contratto di Associazione spesso si scompone materialmente in 2 documenti che però giuridicamente costituiscono un atto unitario: Atto Costitutivo e lo Statuto

Se la costituzione avviene sotto la supervisione di un notaio e l’atto viene registrato, essa ha pubblica fede ed è denominata atto pubblico, altrimenti è una scrittura in forma privata. I costi: del notaio ammontano a circa 260 €. La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il Riconoscimento del capo dello stato e diventare quindi “Persona Giuridica”.

Diventare “persone giuridicha”, ha diversi riflessi tra i quali:

  1. l’autonomia patrimoniale, in base alla quale il patrimonio dell’associazione si presenta distinto e autonomo rispetto a quello degli associati e degli amministratori;
  2. la limitazione della responsabilità  degli amministratori per le obbligazioni assunte per conto dell’associazione;

 

2. Il Codice Fiscale

Se l’associazione è stata costituita in forma scritta (registrata o meno) e necessario dare comunicazione all’Ufficio delle Imposte Dirette dell’avvenuta “nascita” di questo nuovo soggetto. Questi rilascerà  un codice fiscale. E’ possibile ottenere il CF anche senza essere registrati all’Ufficio del Registro.

Avere il CF non significa essere una Persona Giuridica e non obbliga alla compilazione della dichiarazione dei redditi!

Il CF è indispensabile per:

  • acquistare beni con fattura;
  • intestare all’associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
  • stipulare contratti di locazione;
  • richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
  • erogare compensi;
  • versare ritenute d’acconto;
  • compilare dichiarazioni fiscali sia proprie (modello UNICO) che per dipendenti (modd. 101, 102);
  • percepire dividendi;
  • esercitare attività  commerciali abituali;
  • sfruttare la clausola del TUIR secondo cui puoi chiedere un corrispettivo per un servizio che non diventa attività  commerciale se il corrispettivo non supera i costi vivi: non compi attività  commerciali, non fai l’UNICO, ma devi documentare i costi con le fatture, e per avere le fatture devi avere il C.F.

Le associazioni non riconosciute prendono vita, come quelle riconosciute, dall’accordo degli associati: tale accordo si manifesta nel contratto di associazione, cioè nell’atto costitutivo.
E’ questo un contratto per il quale la legge non prescrive alcuna formalità, e che quindi potrebbe essere valido anche se fatto con semplice scrittura privata o addirittura oralmente.
La forma scritta è preferibile ed è indispensabile però ogni qualvolta vengano apportati all’associazione beni immobili in proprietà e in godimento ultranovennale o a tempo indeterminato (art. c.c. nn. 1 e 9).

Le associazioni non riconosciute sono la maggior parte, anche perché il riconoscimento richiede tempo e oneri economici non trascurabili. Sono prive di personalità giuridica, non hanno un riconoscimento istituzionale. Non godono di un’autonomia patrimoniale perfetta, cioè, nel loro caso non c’è separazione assoluta tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’ente.

Si basano, come le associazioni riconosciute, sull’accordo raggiunto tra gli associati. Il contratto di associazione non prevede però per legge nessuna particolare formalità. È valido anche se in forma orale o se redatto con una scrittura privata, senza bisogno di ricorrere a un notaio o a un pubblico ufficiale, e senza altri elementi specifici se non quelli previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro. La forma scritta serve però se l’associazione acquisisce beni immobili. Per maggiore sicurezza sugli accordi presi è comunque opportuno, anche se non obbligatorio, che l’Atto costitutivo sia in forma scritta.
Nella maggior parte dei casi, infatti, anche le associazioni non riconosciute ricorrono alla redazione dell’Atto costitutivo e dello Statuto, che è opportuno registrare presso l’Ufficio del Registro dell’Agenzia delle Entrate per ottenere il codice fiscale dell’associazione, necessario per operare e avere relazioni con altri enti, associazioni o individui. Allo stesso modo è consigliabile l’iscrizione negli appositi albi presso gli enti locali.

Chi intende costituire un’associazione non riconosciuta deve comunque trovare un accordo su:

  • scopo dell’associazione;
  • condizioni di ammissione degli associati;
  • regole, ordinamento interno e amministrazione;
  • denominazione;
  • sede;
  • patrimonio.